Contattaci per informazioni

{{f_info.status_message}}

Sismabonus

Grazie alla cessione del credito di imposta viene ceduto il 75%-85% il restante 15%-25% viene corrisposto dai condomini
L’articolo 16 del Decreto Legge 4 giugno 2013 n.63 convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013 n.90 in merito agli interventi legati alla messa in sicurezza degli edifici dal punto di vista sismico, grazie alla legge di bilancio, consente l’applicazione delle seguenti detrazioni fiscali:


Detrazione 50% per spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per:

a) Interventi su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 adibiti ad abitazioni o attività produttive fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000,00€ per unità immobiliare per ciascun anno, la detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.


Detrazione 70% - 80% per spese sostenute per:

a) Interventi su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 adibiti ad abitazioni o attività produttive fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000,00€ per unità immobiliare nel caso in cui determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, risulta pari al 70%, nel caso di un passaggio a due classi di rischio inferiore risulta pari all’80%


Detrazione 75% - 85% per spese sostenute per:

a) Interventi su parti comuni di edifici condominiali su un ammontare delle spese non superiore a 96.000,00€ moltiplicato per il numero di unità immobiliari di ciascun edificio, nel caso in cui determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore pari al 75%, mentre nel caso in cui avvenga il passaggio a due classi di rischio inferiore la detrazione è pari all’85%.
Lo sapevi che
Hai delle domande?
Se vuoi maggiori informazioni contatta il nostro esperto al numero
0664821740,
oppure via e-mail
info@baioccosrl.it.
02